Regolamento sul Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n. 29 dell'8 aprile 2021)
Il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma è stato modificato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 29 dell'8 aprile 2021.
Locazioni brevi
Gli ospiti non residenti a Roma che soggiornano in appartamenti privati, inclusi gli alloggi per uso turistico, locati per non più di 30 giorni (locazioni brevi), sono tenuti al pagamento del Contributo pari a € 3,50 a persona per ogni pernottamento. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
Chi incassa il canone/corrispettivo dovuto per la locazione breve (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) avrà il compito di rilasciare all’ospite una ricevuta da cui risulti il numero dei pernottamenti e il pagamento del Contributo di soggiorno dovuto.
L’obbligo del pagamento del Contributo di Soggiorno per queste nuove forme di ospitalità va ad aggiungersi a quello già previsto per le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed all’aria aperta
Sono responsabili del pagamento del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Studenti e lavoratori
Il Contributo è applicato:
- fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell’anno solare
- fino ad un massimo di cinque pernottamenti per le strutture ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici ed aree attrezzate per la sosta temporanea)
- nei casi ove il pernottamento si prolunghi nel tempo, anche in modo non continuativo, purché contrattualmente prefissato, da parte di studenti o lavoratori per frequentare corsi di studio, attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali, oppure per ragioni dovute al lavoro, documentabili tramite autodichiarazione soggetta alle norme sulle false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.).
Sono esenti dal pagamento del Contributo:
- minori entro il decimo anno di età;
- coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà rendere una apposita dichiarazione, ai sensi della normativa che disciplina le false dichiarazioni (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento del ricovero e/o delle prestazioni sanitarie che non dovranno essere specificate, a tutela della privacy;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- gli ospiti delle strutture ricettive e degli appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano;
- il personale delle strutture ricettive che presta la propria attività lavorativa nella struttura;
- coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l’assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
- coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.
Chi riscuote il Contributo e a quale titolo
In caso di ospitalità presso strutture ricettive alberghiere, extra -alberghiere e all’aria aperta, il gestore della struttura è tenuto a riscuotere il Contributo, , e a rilasciare ricevuta all’ospite, evidenziando l’importo dovuto per il Contributo di Soggiorno, separato da quello dovuto per il pernottamento riportando la scritta : "Assolto contributo di soggiorno per Euro…..,…”. Il gestore è agente contabile (vedi par. Ulteriori obblighi).
In caso di ospitalità in appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, chi incassa il canone/corrispettivo della locazione (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) ha l’obbligo di riscuotere il Contributo, rilasciandone ricevuta, con le stesse modalità sopra indicate ed è responsabile del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite qualora quest’ultimo non lo abbia corrisposto.
Obblighi di comunicazione (solo per i gestori delle strutture ricettive)
I gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi, i responsabili del pagamento del Contributo, come sopra individuati, devono presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale, indicando il numero degli ospiti, compresi quelli esenti e il periodo di pernottamento. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti entro le seguenti scadenze:
I Trimestre - 16 aprile
II Trimestre - 16 luglio
II Trimestre - 16 ottobre
IV Trimestre - 16 gennaio dell’anno successivo
Modalità di Comunicazione (solo per i gestori delle strutture ricettive)
Per assolvere agli obblighi di comunicazione del Contributo di Soggiorno occorre utilizzare i servizi a tale scopo messi a disposizione sul Portale di Roma Capitale, collegandosi a questa pagina
Obblighi di versamento a Roma Capitale (solo per i gestori delle strutture ricettive)
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i responsabili del pagamento del contributo, come sopra individuati - devono versare a Roma Capitale, rispettivamente, il Contributo di Soggiorno incassato e quello dovuto, effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre, entro le stesse scadenze previste per le Comunicazioni
N.B. Per i responsabili del pagamento, le somme da indicare e da versare derivano da quanto dovuto (al netto di esenzioni), indipendentemente da quanto effettivamente riscosso, dato il diritto di rivalsa sull’ospite.
Canali e modalità di versamento delle somme incassate/dovute (solo per i gestori delle strutture ricettive)
Il Contributo di Soggiorno può essere pagato tramite il nodo nazionale dei pagamenti PagoPA.
Per pagare tramite il Nodo PagoPA, è obbligatorio presentare prima la comunicazione, al fine di ricevere l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) senza il quale non è possibile eseguire il versamento neanche su bollettino di conto corrente bianco.
Pertanto, una volta confermata la Comunicazione obbligatoria trimestrale, si potrà procedere al pagamento con le seguenti modalità:
- Direttamente online, cliccando Paga, con carta di credito o addebito in conto:
o Carta di credito: indipendentemente dall’Istituto emittente la carta, è possibile effettuare il versamento selezionando il circuito a cui appartiene la carta. In questo modo, saranno visualizzabili i Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che accettano la carta con le relative commissioni applicate;
o Addebito in conto: l’utente potrà procedere con tale modalità di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le banche sono integrate con il nodo PagoPA);
- Presso il proprio home-banking selezionando il circuito CBILL. Questa modalità può essere utilizzata anche se la propria banca non è attestata sul nodo PagoPA;
- Attraverso bonifico: utilizzando la modalità Mybank;
- Stampando l’avviso allegato alla Comunicazione trimestrale:
1 - presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino PA premarcato allegato;
2 - presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamenti attestati su Pago PA (elenco completo su www.pagopa.gov.it) utilizzando il lato sinistro dell’avviso;
3 - presso la grande distribuzione attestata sul nodo PagoPA;
- Rimane la possibilità del pagamento attraverso il modello F24, utilizzando i codici:
- 3936 – contributo di soggiorno
- 3937 – interessi
- 3938 – sanzioni
Il nuovo conto corrente sul quale versare è il n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line.
Su questo conto - attualmente - non è possibile eseguire bonifici Sepa e pagare con bollettini di conto corrente bianchi diversi da quelli PA.
Ulteriori obblighi solo per i gestori delle strutture ricettive
I gestori delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta sono tenuti annualmente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla resa del conto giudiziale, in quanto qualificati “agenti contabili della riscossione”. L’adempimento si assolve con l’inoltro di un apposito modello riepilogativo ( Modello 21), previsto dalla legge (D.P.R. n. 194/1996).
Roma Capitale sta predisponendo un servizio on-line per agevolarne la compilazione e l’inoltro. L’Amministrazione è tenuta alla successiva trasmissione del conto giudiziale alla Corte di Conti, con segnalazione di eventuali incongruenze o carenze riscontrate.
Al fine di agevolare le attività di verifica, si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto degli ospiti all’esenzione dal Contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute.
Maggiori informazioni, tramite consultazione del Regolamento e altre note esplicative, possono essere acquisite accedendo alle pagine specifiche del Dipartimento Risorse Economiche ( www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-risorse-economiche.page )
Per quesiti specifici contattare l’ufficio del Dipartimento Risorse Economiche tramite Chiamaroma 060606.